Art. 8.
(Soppressione dei ruoli provinciali
degli assistenti tecnici).

      1. A decorrere dal 1o settembre 2007 i ruoli provinciali degli assistenti tecnici statali e delle qualifiche e profili in essi confluiti sono soppressi.
      2. Il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 che ha frequentato con profitto uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, è inquadrato, a domanda, nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio o dei tecnici di ufficio tecnico della scuola. L'inquadramento nei ruoli avviene a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della frequenza del corso di aggiornamento.
      3. Coloro che rinunciano a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 2 ovvero che non lo frequentano o che risultano non idonei all'esame finale di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 6, sono inquadrati nell'area A, profilo collaboratore scolastico, di cui alla tabella C annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadrienno normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 di cui all'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, in un ruolo speciale, istituito con il regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.